- Che cos’è un conto titoli cointestato e perché aprirlo?
- Di chi sono i titoli di un conto cointestato?
- Quali sono i rischi fiscali del conto titoli cointestato?
- Spostare i titoli dal cointestato a un conto personale fa pagare le tasse?
- Che cosa succede se muore un cointestatario?
- Come cambia il prezzo di carico dei titoli ereditati?
- Che fine fanno le minusvalenze se muore un cointestatario?
- Che cosa cambia con una donazione?
- Che cosa valutare prima di aprire un conto cointestato?
- Domande frequenti sulla successione del conto titoli cointestato
In sintesi
- Cointestare un dossier titoli riduce i costi fissi e semplifica il rapporto con la banca e con il consulente, ma crea solo una presunzione di proprietà in parti uguali, che si può superare con le prove
- Spostare i titoli da un dossier cointestato a uno intestato a una sola persona equivale, ai fini fiscali, a una vendita a valore di mercato, salvo donazione o morte di un cointestatario
- In successione la plusvalenza maturata su azioni e obbligazioni si azzera, mentre su fondi ed ETF la banca trattiene il 26% prima di trasferire le quote agli eredi
Un conto titoli cointestato tra fratelli, coniugi, partner o genitori e figli può avere alcuni vantaggi: raggiungere la soglia minima del consulente finanziario autonomo oppure ottenere una parcella più contenuta, ridurre i costi fissi (come il canone sul dossier titoli), ottimizzare le commissioni di negoziazione e semplificare la gestione operativa, con un IBAN, un dossier e una sola reportistica.
La cointestazione, però, mette insieme tre questioni distinte: chi può operare (comprare e vendere), a chi appartengono davvero i titoli e che cosa accade se un cointestatario muore o chiede di uscire. La prima dipende dal contratto (firma congiunta o disgiunta), la seconda è una presunzione di quote uguali che si può superare con le prove, la terza riguarda la successione e la fiscalità degli investimenti.
In questo articolo le spieghiamo con esempi concreti: la coppia che unisce il capitale per rivolgersi a un consulente, i tre fratelli che vogliono separare le quote, il decesso di un cointestatario e un titolo comprato a 10 che in successione vale 40.
Che cos’è un conto titoli cointestato e perché aprirlo?
Il conto titoli cointestato è un deposito titoli intestato a due o più persone. La legge non fissa un numero massimo di intestatari: lo decide la banca, e molti intermediari si fermano a tre.
Ogni cointestatario opera secondo il contratto: con firma disgiunta può farlo da solo, con firma congiunta solo insieme agli altri. Con la firma disgiunta tutti i cointestatari sono creditori in solido verso la banca (art. 1854 c.c., richiamato dai contratti di deposito titoli); tra loro, in mancanza di prove diverse, le quote si presumono uguali (art. 1298 c.c.).
I vantaggi riguardano la gestione e i costi. Si tiene un solo portafoglio, un solo report e un solo interlocutore. Se la banca addebita un canone sul dossier se ne paga uno invece di due o tre, e gli stessi ordini non si ripetono su più conti. Per una coppia è anche il modo di investire insieme per la casa, i figli o la pensione.
Di chi sono i titoli di un conto cointestato?
Cointestare un dossier crea solo una presunzione di comproprietà in parti uguali: metà se gli intestatari sono due, un terzo se sono tre. La presunzione si può superare: chi ha versato tutto, o quasi, può dimostrarlo con estratti conto, bonifici e redditi.
La cointestazione non trasferisce da sola la quota all’altro intestatario. Tra coniugi in comunione legale, i titoli acquistati durante il matrimonio seguono le regole della comunione, indipendentemente da chi è intestatario. In separazione dei beni, invece, il dossier cointestato può creare una comproprietà che il regime patrimoniale non prevedeva. Il caso tipico è il genitore che cointesta il dossier con un figlio “per comodità”: alla sua morte gli altri eredi possono rivendicare l’intero patrimonio, se il conto era alimentato solo dai suoi soldi.
Da qui i rischi. Con la firma disgiunta un prelievo non concordato è possibile, e il recupero della quota in eccesso diventa una causa tra privati. Il creditore di uno solo degli intestatari può pignorare la sua quota presunta e bloccare il rapporto. In una separazione o in una lite tra fratelli il portafoglio diventa oggetto di contesa, e se uno solo capisce gli investimenti mentre gli altri si limitano a firmare, il potere di decidere resta tutto dalla sua parte.
Quali sono i rischi fiscali del conto titoli cointestato?
Unire i capitali ha conseguenze fiscali che conviene conoscere prima di firmare. I punti da tenere presenti sono tre.
- Le minusvalenze sono personali. Plusvalenze e minusvalenze si attribuiscono pro quota: metà a testa se gli intestatari sono due, un terzo se sono tre. Ogni quota resta legata al codice fiscale del singolo intestatario e non si può cedere a un altro cointestatario.
- Le perdite di un conto personale non si usano sul cointestato. Le minusvalenze accumulate su un dossier intestato a una sola persona restano su quel dossier: in regime amministrato la banca non le usa per compensare le plusvalenze del dossier cointestato, che è un rapporto con intestatari diversi.
- Chi esce dal dossier non porta con sé le minusvalenze in automatico. Restano registrate sul suo codice fiscale presso quella banca, e per usarle altrove deve farsi rilasciare la certificazione. Intanto il trasferimento può far emergere una plusvalenza, che in regime amministrato non si compensa con le minusvalenze maturate presso un’altra banca: la banca trattiene subito l’imposta, a meno che lo stesso intermediario non abbia già minusvalenze registrate a suo nome.
Spostare i titoli dal cointestato a un conto personale fa pagare le tasse?
Sì, nella maggior parte dei casi. Tra viventi il cambio di intestazione si tratta come una vendita a valore di mercato(art. 6, comma 6, D.Lgs. 461/1997). Se c’è una plusvalenza la banca trattiene il 26% (12,5% sui titoli di Stato), e sul nuovo dossier i titoli ripartono dal valore usato per quel calcolo invece che dal prezzo di acquisto.
La stessa norma prevede due eccezioni. La prima è la donazione: se gli altri intestatari donano la loro quota con un atto formale, per azioni e obbligazioni il trasferimento avviene senza imposta sulla plusvalenza. La seconda è la morte di un cointestatario, di cui parliamo più avanti.
C’è poi un caso che sorprende molti. Se uno dei tre intestatari esce e la banca chiude il dossier a tre nomi (A+B+C) per aprirne uno nuovo a due (A+B), il realizzo può colpire anche la quota di chi resta.
Vediamo un esempio: portafoglio di 300.000€, costo di acquisto 180.000€, plusvalenza latente 120.000€, quote uguali.
- Se l’imposta si calcola solo sulla quota di C, la plusvalenza è di 40.000€ e l’imposta è a carico suo
- Se la banca considera un trasferimento anche il passaggio ad A+B, emergono altri 80.000€ di plusvalenza, a carico di chi resta, anche se non ha venduto né chiesto di uscire
Non tutte le banche procedono allo stesso modo. Prima di firmare l’uscita conviene chiedere se il realizzo riguarda un terzo o l’intero dossier. L’unico trasferimento sicuramente senza imposte è quello verso un dossier intestato alle stesse tre persone.
Che cosa succede se muore un cointestatario?
Alla morte di uno dei cointestatari in successione entra solo la sua quota del conto titoli, che si presume uguale a quella degli altri salvo prova contraria.
Quando riceve la notizia del decesso, la banca blocca la quota del defunto finché gli eredi non presentano la dichiarazione di successione. Con la firma disgiunta la quota del superstite non dovrebbe essere bloccata, ma nella pratica molte banche bloccano l’intero dossier. Secondo l’Arbitro Bancario Finanziario (Collegio di Palermo, 18 dicembre 2025), con la firma disgiunta il superstite può disporre della propria quota anche prima della dichiarazione di successione.
Lo spostamento dei titoli sul dossier del superstite non fa pagare imposte: né sulla quota del defunto, che passa per successione, né su quella del superstite, perché il cambio di intestazione non dipende da una sua scelta (Agenzia delle Entrate, risposta n. 159/2021).
Sulla quota del defunto si applica l’imposta di successione, con aliquote e franchigie che dipendono dal legame di parentela con gli eredi. I titoli di Stato italiani e quelli equiparati dei Paesi UE e SEE sono esclusi dalla base imponibile. Chi vuole approfondire può leggere il nostro articolo sulla pianificazione successoria e il passaggio generazionale.
Come cambia il prezzo di carico dei titoli ereditati?
Dopo il decesso il prezzo di carico si divide: la quota del defunto prende il nuovo valore di successione, quella del superstite conserva il costo storico.
La successione non è una vendita, per cui l’erede non riparte dal prezzo pagato dal defunto ma dal valore dichiarato in successione (art. 68, comma 6, TUIR). È quello che si chiama aggiornamento del costo fiscale, in inglese step-up. Vale però solo per gli strumenti i cui guadagni sono redditi diversi: azioni, obbligazioni, titoli di Stato, ETC, ETN e certificati. Per fondi comuni, SICAV ed ETF armonizzati, i cui guadagni sono redditi di capitale, la regola è diversa. La distinzione tra le due categorie è spiegata nella nostra guida alla tassazione degli investimenti finanziari.
Per azioni e obbligazioni la successione azzera le plusvalenze maturate dal defunto: un’azione comprata a 10 che al decesso vale 40 passa all’erede con carico 40. Il nuovo costo si calcola in modo diverso a seconda dello strumento.
| Strumento | Nuovo costo fiscale per l’erede |
|---|---|
| Azioni, obbligazioni, certificati ed ETN quotati | Valore dichiarato in successione: media dei prezzi dell’ultimo trimestre prima del decesso, più gli interessi maturati per le obbligazioni (art. 16 del D.Lgs. 346/1990, ora confluito nel D.Lgs. 123/2025) |
| Titoli di Stato | Valore normale: media dei prezzi dell’ultimo mese prima del decesso (art. 9, comma 4, TUIR) |
| Fondi, SICAV ed ETF armonizzati | Valore delle quote al giorno del decesso |
L’aggiornamento funziona anche al ribasso. È un caso frequente con le obbligazioni a cedola bassa comprate nel 2020-2021 vicino a 100 e poi scese con il rialzo dei tassi.
Esempio: un BTP comprato a 100 vale 88 alla data del decesso. Se il titolare l’avesse tenuto fino alla scadenza non avrebbe pagato nulla, mentre l’erede che lo porta a scadenza e incassa 100 realizza una plusvalenza di 12, tassata al 12,5%. La perdita latente del defunto, intanto, si perde.
Il caso opposto gioca a favore: un titolo comprato a 100 che al decesso vale 106 dà all’erede una minusvalenza di 6 alla scadenza, che potrà usare per compensare future plusvalenze.
Per fondi comuni ed ETF la legge equipara il passaggio agli eredi a una vendita (art. 26-quinquies del D.P.R. 600/1973 e art. 10-ter della legge 77/1983, come modificati nel 2012). La banca trattiene il 26% sulla differenza tra il valore delle quote al giorno del decesso e il costo medio pagato dal defunto, e l’erede riparte da quel valore. Se invece le quote valgono meno del costo, la perdita non viene riconosciuta a nessuno: l’erede parte comunque dal valore più basso. Il valore pieno delle quote entra inoltre nella base dell’imposta di successione.
Che fine fanno le minusvalenze se muore un cointestatario?
Le minusvalenze non ancora usate e attribuite al defunto non passano agli eredi né al superstite: si estinguono. Per questo, se un cointestatario anziano ha accumulato molte minusvalenze, può valere la pena valutare di usarle in vita, realizzando plusvalenze su azioni, obbligazioni, ETC o certificati. I guadagni su fondi ed ETF, essendo redditi di capitale, non si possono compensare con le minusvalenze.
La tabella riassume le diverse situazioni.
| Azioni, obbligazioni, ETC, certificati | Titoli di Stato | Fondi, SICAV, ETF armonizzati | |
|---|---|---|---|
| Natura del reddito | Redditi diversi | Redditi diversi | Redditi di capitale |
| Imposta di successione | Sì, oltre la franchigia | Esenti | Sì, oltre la franchigia |
| Plusvalenza maturata dal defunto | Azzerata | Azzerata | Tassata al 26% (12,5% sulla parte in titoli di Stato) |
| Perdita latente del defunto | Persa | Persa | Non riconosciuta |
| Nuovo costo per l’erede | Valore fiscale alla data del decesso | Valore fiscale alla data del decesso | Valore delle quote alla data del decesso |
| Minusvalenze già realizzate dal defunto | Perse | Perse | Perse |
Che cosa cambia con una donazione?
Con una donazione di azioni, obbligazioni o certificati la banca non trattiene l’imposta sulla plusvalenza, ma non c’è nemmeno l’aggiornamento del costo: chi riceve assume il costo del donante (art. 68 TUIR), per cui un titolo comprato a 10 e donato quando vale 40 resta con carico 10.
Per fondi ed ETF, invece, anche la donazione equivale a una vendita: la banca trattiene il 26% sul guadagno maturato fino al giorno del trasferimento.
Che cosa valutare prima di aprire un conto cointestato?
Il conto titoli cointestato semplifica l’operatività e il rapporto con il consulente, ma lascia aperte le questioni di proprietà e di successione: non trasferisce la quota agli altri intestatari e non evita la successione. Se uno degli intestatari esce o muore, possono emergere imposte e blocchi che con dossier separati non si sarebbero presentati.
Prima di intestare il dossier a due o tre persone conviene mettere per iscritto le quote, chi ha versato che cosa e le regole per uscire. Se state valutando un conto cointestato, se pensate di usarlo per trasferire titoli a un partner o a un parente, o se ne avete già uno e volete capire come sistemarlo, potete contattarci: vi aiuteremo a capire se conviene davvero o se è meglio tenere dossier separati con la stessa strategia di investimento.
Domande frequenti sulla successione del conto titoli cointestato
No. Nell’eredità entra solo la quota del defunto. Con due intestatari si presume il 50%, con tre un terzo, ma è una presunzione: si supera dimostrando che i versamenti provenivano da uno solo degli intestatari.
Con la firma disgiunta può disporre della propria quota, ma nella pratica molte banche bloccano l’intero dossier fino alla dichiarazione di successione. Vendere titoli che appartengono in parte al defunto, anche con firma disgiunta, espone a contestazioni da parte degli eredi.
No. I titoli di Stato italiani e quelli equiparati dei Paesi UE e SEE sono esclusi dalla base dell’imposta. Azioni, ETF, fondi e obbligazioni societarie, invece, entrano nella base per la quota del defunto.
Tra viventi, di regola no: il cambio di intestazione si tratta come una vendita a valore di mercato e, se c’è una plusvalenza, la banca trattiene l’imposta. Fanno eccezione le donazioni formalizzate, per azioni e obbligazioni, e il trasferimento che segue la morte di un cointestatario.
No. La cointestazione non equivale a una donazione né a un testamento. Se il dossier era alimentato dal genitore, gli altri eredi possono rivendicare il patrimonio, anche oltre il 50% presunto.
No. Si attribuiscono pro quota e restano personali. Non si cedono a un altro cointestatario e non seguono in automatico chi esce dal dossier: per usarle altrove serve la certificazione della banca.
Sulla quota ereditata sì. Per azioni e obbligazioni la morte non è una vendita: non si paga il 26% sulla plusvalenza latente e l’erede riparte dal valore dichiarato in successione. Per fondi ed ETF la banca trattiene prima il 26% sul guadagno maturato e poi aggiorna il costo. Sulla quota del superstite resta il costo storico.
Fonti
- Codice civile, art. 1298 e art. 1854
- D.Lgs. 461/1997, art. 6
- D.P.R. 600/1973, art. 26-quinquies
- TUIR, art. 68
- D.Lgs. 123/2025, testo unico dei tributi indiretti
- Agenzia delle Entrate, circolare n. 19/E del 2013 e risposta n. 159/2021
- ABF, Collegio di Palermo, decisione del 18 dicembre 2025
Riferimenti normativi aggiornati a ottobre 2026.