In un patrimonio rilevante il nodo critico è quasi sempre la coerenza d’insieme.
L’immobile che produce reddito, la partecipazione nell’azienda di famiglia, il portafoglio depositato in banca, la polizza sottoscritta dieci anni fa e la casa all’estero sono stati decisi in momenti diversi, con interlocutori diversi e obiettivi diversi. Quasi mai parlano tra loro.
Il risultato è un insieme di scelte singolarmente ragionevoli che, sommate, non rispondono a nessuna domanda precisa.
Il 2026 rende questa distanza più costosa. La riforma dell’imposta sulle successioni è ormai a regime, il regime fiscale riservato a chi trasferisce la residenza in Italia è stato nuovamente ritoccato e il Paese si avvicina al più consistente trasferimento di ricchezza tra generazioni della sua storia recente. Sono tre movimenti che toccano lo stesso patrimonio da tre lati diversi, e che difficilmente si governano un pezzo alla volta.
È il terreno in cui operano i consulenti patrimoniali: professionisti che si occupano di finanza, fiscalità, diritto successorio e dinamiche familiari all’interno di un unico disegno. Vediamo come questo lavoro si traduce in risultati concreti nei tre ambiti che contano di più: la protezione del patrimonio, il passaggio generazionale e l’efficienza fiscale.
Oltre l’investimento: la protezione del patrimonio familiare
Il primo passo consiste nel definire a che cosa serve il patrimonio.
Quanta parte è destinata al tenore di vita della famiglia, quanta al futuro dei figli, quanta all’attività d’impresa, quanta a progetti non finanziari.
Senza questa mappa “proteggere” resta un concetto alquanto vago; solo una volta stabilite le destinazioni del patrimonio si può effettivamente delineare il percorso (ed i mezzi) per raggiungerle.
La volatilità e l’inflazione erodono il capitale in modo graduale, si gestiscono attraverso una gestione di portafoglio efficiente.
Ma ci sono altri rischi maggiori che spesso non vengono considerati e gestiti adeguatamente:
- la responsabilità patrimoniale connessa all’attività d’impresa o professionale, che può risalire dal patrimonio aziendale a quello personale;
- i conflitti familiari, in particolare quando il patrimonio è concentrato in un’azienda o in beni non facilmente divisibili;
- la longevità e la non autosufficienza, che spostano risorse verso l’assistenza in una fase in cui la capacità di produrre reddito è terminata;
- la concentrazione, cioè il fatto che una quota sproporzionata del patrimonio dipenda da un unico asset, da un unico settore o da un unico Paese.
A ciascuno di questi rischi corrispondono strumenti diversi.
La diversificazione tra classi di attivo, valute e giurisdizioni minimizza il rischio finanziario. Le strutture di segregazione (holding di famiglia, trust, vincoli di destinazione) minimizzano il rischio di aggressione esterna, se costituite in tempi adeguati e sorrette da una ragione economica concreta. Uno strumento adottato quando il rischio si è già manifestato è, nella pratica, esposto all’azione revocatoria e serve a poco. Le coperture assicurative, infine, presidiano gli eventi a bassa probabilità e alto impatto: non autosufficienza, premorienza del titolare dei redditi, responsabilità civile.
In questa fase il consulente patrimoniale analizza e verifica la tenuta complessiva: in caso di scenari avversi (un ribasso prolungato dei mercati, l’uscita di scena del titolare dell’azienda, una separazione, un’esigenza improvvisa di liquidità), dov’è che la struttura cede? È un esercizio che richiede una visione unitaria, ed è esattamente ciò che manca quando ogni pezzo del patrimonio è seguito da un interlocutore diverso.
Pianificazione successoria e tutela legale del capitale
La pianificazione successoria ha un obiettivo più ampio del risparmio d’imposta: trasferire il patrimonio in modo ordinato, preservando la continuità dell’impresa e i rapporti familiari. Un’imposta risparmiata vale poco se il prezzo è un contenzioso tra eredi o la vendita forzata dell’azienda per fare cassa.
Il quadro normativo di riferimento è quello ridisegnato dal D.Lgs. 139/2024, in vigore dal 1° gennaio 2025 e illustrato dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 3/E del 16 aprile 2025. Due le novità di maggiore impatto pratico:
- La prima è l’abrogazione del coacervo successorio: le donazioni fatte in vita non si sommano più al valore dell’eredità, né per determinare le aliquote né per calcolare le franchigie. Un genitore può quindi donare fino a un milione di euro a ciascun figlio in esenzione e, all’apertura della successione, quel figlio dispone nuovamente per intero della franchigia di un milione. Attenzione però a un punto che viene spesso frainteso: resta pienamente in vigore il coacervo donativo previsto dall’art. 57 del Testo unico. Le donazioni ripetute in vita a favore dello stesso beneficiario continuano a erodere progressivamente la franchigia applicabile alla donazione. Il beneficio riguarda quindi il rapporto tra donazione e successione; tra due donazioni successive allo stesso beneficiario la franchigia resta una sola.
- La seconda è l’autoliquidazione: la determinazione dell’imposta spetta ora agli eredi. La dichiarazione di successione va presentata entro dodici mesi dall’apertura della successione, mentre il versamento dell’imposta autoliquidata avviene entro novanta giorni dal termine di presentazione, con possibilità di rateazione versando almeno il venti per cento e dilazionando il residuo in otto rate trimestrali, elevate a dodici per importi superiori a ventimila euro. L’ufficio conserva un potere di controllo e può notificare un avviso di liquidazione entro due anni dalla presentazione. La semplificazione è reale, ma sposta sugli eredi la responsabilità del calcolo: con donazioni pregresse, beni all’estero o partecipazioni societarie da valutare, l’errore è tutt’altro che improbabile.
Restano poi le questioni che nessuna riforma elimina: il rispetto delle quote di legittima, che limita la libertà testamentaria; il passaggio dell’azienda di famiglia, dove il trasferimento a discendenti o al coniuge può beneficiare dell’esenzione prevista dal Testo unico a condizione che il controllo sia mantenuto per almeno cinque anni; la presenza di beni e interessi in più giurisdizioni, che apre il tema della legge applicabile alla successione.
Gli strumenti disponibili sono noti, testamento, donazione, patto di famiglia, polizze vita, trust, ma la loro efficacia dipende quasi interamente dal modo in cui vengono combinati e dal momento in cui si interviene. Qui il ruolo del professionista è di regia: costruire il disegno complessivo e coordinare notaio, legale e fiscalista perché ciascuno lavori sullo stesso progetto.
Ottimizzazione fiscale: il ruolo del consulente patrimoniale
Sul piano fiscale il risultato dipende soprattutto dall’architettura complessiva: quali redditi affluiscono a quale soggetto, in quale forma e in quale momento.
Molte famiglie imprenditoriali hanno una parte del patrimonio oltre confine: un conto acceso vent’anni fa presso una banca svizzera o lussemburghese, una casa sul mare in Croazia o in Costa Azzurra, una partecipazione in una società estera nata come costola dell’attività italiana, …
Quasi sempre queste posizioni si sono formate una alla volta, ciascuna con una ragione propria e in un momento diverso, e per questo il loro costo fiscale complessivo resta difficile da mettere a fuoco.
Una parte di quel costo matura ogni anno a prescindere dal rendimento. Gli immobili esteri scontano l’IVIE, con aliquota ordinaria salita all’1,06 per cento dal 2024, le attività finanziarie l’IVAFE, allo 0,2 per cento e allo 0,4 per i prodotti detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata; da entrambe si scomputa l’imposta patrimoniale già assolta all’estero sullo stesso bene, passaggio che viene omesso con una certa frequenza. Le medesime attività vanno poi indicate ogni anno nel quadro RW, anche quando non producono alcun reddito.
A questo si somma la doppia imposizione sui redditi. Le convenzioni riducono la ritenuta applicata alla fonte, a condizione di attivare la procedura prevista dallo Stato estero: un adempimento a cui pochi pensano al momento dell’investimento. E resta il limite dell’art. 165 TUIR, per cui il credito sulle imposte pagate all’estero spetta soltanto per i redditi che concorrono a formare l’imponibile IRPEF. Sui redditi di capitale assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta il credito è precluso: è la ragione per cui il dividendo di un’azione estera detenuta direttamente arriva decurtato due volte, in una misura che il rendiconto della banca raramente mette in evidenza.
È il punto in cui il consulente patrimoniale ricostruisce la posizione estera nel suo insieme: quali attività sono detenute e in quale forma, quale prelievo annuo generano effettivamente, quali crediti d’imposta restano inutilizzati e in che modo quegli stessi beni entreranno un giorno nell’asse ereditario, dato che per un residente in Italia l’imposta di successione colpisce il patrimonio ovunque si trovi, con detrazione di quanto già assolto all’estero. Da questa ricognizione discendono le decisioni sulla forma di detenzione e sul soggetto attraverso cui far transitare i redditi, calibrate sugli obiettivi che la famiglia assegna a quella parte del patrimonio.
Un discorso a sé riguarda chi trasferisce la residenza in Italia dall’estero e può valutare il regime forfetario dell’art. 24-bis del TUIR, la cui imposta sostitutiva sui redditi esteri è salita a 300.000 euro annui dal 1° gennaio 2026.
Al di fuori dei casi internazionali, gli ambiti in cui una visione integrata produce i risultati più tangibili sono essenzialmente quattro:
- la collocazione degli investimenti tra i diversi regimi di tassazione, tenendo conto dell’asimmetria tra redditi di capitale e redditi diversi, che impedisce di compensare liberamente minusvalenze e plusvalenze;
- la scelta dei veicoli attraverso cui detenere il patrimonio, valutata anche per i suoi effetti sul passaggio generazionale;
- il momento in cui si realizzano le plusvalenze e si distribuiscono gli utili, variabile che incide sull’aliquota effettiva quanto la scelta degli strumenti;
- il coordinamento tra pianificazione fiscale e successoria, perché una soluzione efficiente oggi non generi un onere imprevisto per gli eredi domani.
Un consulente patrimoniale che opera senza legami con reti di collocamento non ha interesse a orientare il cliente verso un prodotto piuttosto che un altro. Può quindi valutare le soluzioni per quello che valgono e aggiornare le strategie quando cambia il quadro normativo, un aspetto tutt’altro che marginale, considerata la frequenza con cui la materia è stata modificata negli ultimi due anni.
Un patrimonio, un disegno
Protezione, successione e fiscalità sono tre prospettive sullo stesso patrimonio. Una struttura societaria efficiente sul piano fiscale può complicare il passaggio generazionale; una donazione pensata per la successione può indebolire la protezione; un portafoglio impeccabile può risultare inadeguato rispetto agli obiettivi reali della famiglia. Ogni decisione presa su un fronte produce effetti sugli altri due.
In RV Capital Partners lavoriamo proprio su questo: ricondurre le scelte a un disegno unitario, con una posizione indipendente.
Un primo incontro per fare il punto sullo stato di salute del patrimonio e individuare le priorità su cui intervenire.