Approfondimenti e Link Utili
- Covip – la Consob dei fondi pensione: https://www.covip.it/
- Covip – la relazione annuale: https://www.covip.it/la-covip-e-la-sua-attivita/pubblicazioni-statistiche/relazioni-annuali
- ISC – indicatore sintetico dei costi: https://www.covip.it/per-il-cittadino/educazione-previdenziale/glossario/isc-indicatore-sintetico-dei-costi
- ISTAT – Indice dei prezzi: https://www.istat.it/notizia/indice-dei-prezzi-per-le-rivalutazioni-monetarie/
FAQ – Domande frequenti sul TFR
Il TFR si calcola dividendo la retribuzione lorda annua per 13,5. Questa quota viene poi rivalutata annualmente dell’1,5% + 75% dell’inflazione ISTAT se il TFR viene lasciato in azienda.
Non c’è una risposta giusta per tutti a questa domanda. Possiamo dire che il fondo pensione è regolato da una legislazione favorevole, ma per alcuni soggetti può non essere la scelta ideale, per maggiori dettagli vedi l’articolo.
Se tenuto in azienda il rendimento è fisso:1,5% + 75% dell’inflazione ISTAT; se in un fondo pensione il rendimento dipende dal fondo e dall’asset allocation che si sceglie.
Il TFR viene tassato in fase di accumulo (tassazione sui rendimenti), in fase di erogazione (durante il pensionamento) e se si richiede un anticipo. Per maggiori dettagli clicca qui
No, la deduzione fino a 5164,57 € riguarda gli altri contributi al fondo pensione, ma non il TFR.
In caso di fallimento dell’azienda, esiste il Fondo di Garanzia INPS tramite il quale è possibile recuperare il TFR maturato.
Se l’azienda ha meno di 50 dipendenti, il datore di lavoro è responsabile dell’accantonamento e della futura erogazione. Se l’azienda ha più di 50 dipendenti, esso viene trasferito al fondo di tesoreria INPS.
Sì, il fondo pensione è portabile, trascorsi 2 anni dall’iscrizione.
Sì, è possibile farlo, ma con un’eccezione: se il TFR pregresso si trova presso il Fondo di Tesoreria INPS (come è d’obbligo per le aziende con più di 50 dipendenti), allora non è portabile.
Sì. Il datore di lavoro, infatti, ha l’obbligo di accogliere richieste di anticipo nei limiti del 10% dei lavoratori aventi diritto e, comunque, entro il limite del 4% del numero totale dei dipendenti.

